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BOLOGNA UN NUOVO REGOLAMENTO
PERMETTERÀ IL RIUTILIZZO DEI SEPOLCRI ABBANDONATI
Il Consiglio
comunale di Bologna ha approvato la delibera “Indirizzi per
la catalogazione e il recupero dei sepolcri perpetui dei cimiteri
comunali. Modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria Locale”.
Con questo atto il Comune di Bologna si propone di fare fronte allo
stato di abbandono di molte tombe della zona monumentale del cimitero
della Certosa sia richiamando i concessionari alla manutenzione
dei monumenti, sia attraverso la riutilizzazione dei sepolcri abbandonati.
L’intervento coinvolgerà un grande numero di sepolcri.
Si calcola che, nella sola area monumentale della Certosa, sottoposta
a vincolo per l’importanza storico-artistica degli edifici
e dei monumenti funebri, siano ben 5.000 i depositi a pozzetto e
4.000 le tombe di famiglia. Di essi l’80% necessita di interventi
di manutenzione e restauro.
I concessionari di queste tombe (si ritiene di poterne individuare
la metà) saranno invitati a provvedere. L’altra metà
dei sepolcri appartengono invece, con ogni probabilità, a
famiglie estinte o non più rintracciabili. In questi casi,
dopo avere effettuato le ricerche anagrafiche per risalire agli
eredi dei concessionari, verrà pronunciata la decadenza della
concessione con la successiva offerta del bene a nuovi concessionari.
Il Comune di Bologna ritiene che con questa iniziativa sarà
possibile restaurare l’intero complesso monumentale.
Questa operatività è possibile grazie al data base
integrale della Certosa, avviato nel 1999, che sarà completato
nel 2005, composto dal catasto digitale della Certosa, con l’identificazione
di tutte le tombe; dall’anagrafe digitale di tutti i sepolti,
messa in relazione con il catasto e dalla catalogazione storico-artistica
dei sepolcri vincolati (sono già state schedate 4100 tombe
ed eseguite oltre 17mila fotografie).
Bologna,
4 giugno 2003
SUI
SEPOLCRI ABBANDONATI:
DELIBERA CONSIGLIARE P.G. 4756/2003
Oggetto:
INDIRIZZI PER LA CATALOGAZIONE E IL RECUPERO DEI SEPOLCRI PERPETUI
DEI CIMITERI COMUNALI. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA LOCALE.
IL CONSIGLIO
Premesso:
- che il Cimitero della Certosa è uno dei complessi monumentali
più significativi di Bologna dal punto di vista storico-artistico
e che al suo
rilievo danno un contributo essenziale i sepolcri conservati al
suo interno, i quali costituiscono un'altissima testimonianza dello
sviluppo della scultura italiana negli ultimi due secoli;
- che per salvaguardare questo patrimonio la Soprintendenza per
i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia Romagna (prot.N.10226
del
31/12/1983, in atti) ha vincolato tale monumento secondo l'art.4
della legge 1 giugno 1939, n.1089, ora sostituito dal combinato
disposto degli artt.5 e 6, del D.Lgs.29 ottobre 1999,n.490 (T.U.
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali),
per tutta l'area
che include il convento originario e le addizioni realizzate fino
agli anni '30 del secolo scorso;
Considerato:
- che molte tombe di famiglia risultano in stato di abbandono e
necessitano di assoluti e urgenti interventi di manutenzione, restauro
e
ristrutturazione;
- che spetta ai singoli concessionari l'obbligo di eseguire tali
interventi e al Comune di richiamarli all'osservanza delle relative
norme regolamentari e contrattuali;
Tenuto conto che tale stato di carenza di manutenzione:
- in taluni casi è dovuto all'estinzione della famiglia del
concessionario originario;
- in altri casi è dovuto a inosservanza degli obblighi da
parte dell'erede del concessionario originario, individuato a seguito
di ricerche, che va
richiamato all'osservanza degli obblighi previsti dal contratto
concessorio del sepolcro e dal Regolamento di polizia mortuaria
locale;
- in altri casi, infine, è dovuto alla difficoltà
di ricostruire la genealogia della famiglia ed individuare l'erede
del concessionario originario;
Considerato altresì:
- che le ricerche anagrafiche, sulla base della normativa vigente,
risultano spesso complesse, richiedendo in taluni casi anche il
coinvolgimento di altri Comuni;
Ritenuto opportuno:
- adottare ogni soluzione che assicuri la valorizzazione delle opere
in argomento;
Atteso che
- l'Amministrazione sta completando la catalogazione delle tombe
storiche ed ha avviato le ricerche dei concessionari originari;
- ai sensi dell'art.16 del D.Lgs.29 ottobre 1999,n.490, il Comune
cura la catalogazione dei beni culturali presenti all'interno del
Cimitero della
Certosa, concordando forme di cooperazione con la Soprintendenza
per i Beni Ambientali e Architettonici e con la Soprintendenza ai
Beni Artistici, nonché con l'Istituto per i Beni Culturali
dell'Emilia-Romagna, affinché i dati affluiscano nel catalogo
nazionale dei beni culturali;
- in base a tale lavoro si apre la possibilità di affrontare
il grande compito del recupero, del restauro e della valorizzazione
delle tombe di
interesse storico-artistico;
Dato atto:
- che la vigente normativa regolamentare in materia prevede quattro
istituti giuridici che consentono il recupero dei sepolcri in argomento:
rinuncia alla concessione cimiteriale;
decadenza della concessione;
revoca della concessione;
estinzione della concessione;
Considerato che si evidenzia l'opportunità:
- di agire innanzitutto sulla base dell'attuale Regolamento di polizia
mortuaria locale(approvato con delibera consiliare O.d.G. n. 37
del
12/02/1996 e modificato con le delibere consiliari O.d.G. n. 147
del 27/05/1996, O.d.G. n. 136 del 30/06/1997 e O.d.G. n. 192 del
21/06/2001): invitando i concessionari, o i loro eredi qualora individuabili,
a provvedere alla manutenzione dei propri sepolcri; attivando la
procedura di decadenza, come già disciplinata dall'art.21
del citato Regolamento, nei casi in cui non siano stati osservati
gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti
dall'art.25 ed in ogni caso in cui vi sia grave inadempienza agli
obblighi previsti nel contratto di concessione;
- di qualificare il vigente Regolamento di polizia mortuaria locale,
adeguandone la normativa alle esigenze sopra evidenziate, compreso
il
recupero e la riassegnazione delle tombe di famiglia oggetto di
pronunce di decadenza, revoca o estinzione, nonché una migliore
disciplina
dell'istituto della rinuncia a concessioni perpetue, per renderla
economicamente più equa;
- di elaborare un progetto per migliorare l'efficacia delle ricerche
anagrafiche, eventualmente contenente proposte relative alla modifica
della
legislazione nazionale che informa la materia;
Considerato:
- che la pronuncia di decadenza delle concessioni permetterà
di restituire alla cittadinanza l'uso dei sepolcri della parte monumentale
del cimitero della Certosa, assicurando il restauro e il recupero
degli stessi e favorendo così la rinascita culturale del
complesso;
Dato
atto:
- che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000,
N. 267, è stato chiesto, e formalmente acquisito agli atti,
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso
dal Responsabile del Servizio interessato;
Su proposta del Settore Salute e Qualità della Vita e del
Progetto Nuove Istituzioni per Comunicare la Città, sentiti
i Settori: Ingegneria Civile e Infrastrutture, Cultura, Affari Istituzionali,
Giuridici e Quartieri e Sportello dei Cittadini;
Sentite le Commissioni consiliari Affari Generali e Istituzionali,
Sanità e Sicurezza Sociale;
DELIBERA
1. di esprimere, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti
indirizzi:
a) individuare come azione prioritaria la conclusione della catalogazione
delle tombe storiche e lo sviluppo delle ricerche genealogiche dei
relativi concessionari, in modo da ottenere una banca dati anagrafica,
catastale, artistica completa del cimitero della Certosa;
b) dare atto che, sulla base del lavoro di catalogazione di cui
al punto a), l'Amministrazione, anche per il tramite dell'ente gestore
dei servizi
funerari, ai sensi dell'art.21 del vigente Regolamento di polizia
mortuaria locale, attiverà la procedura di decadenza nei
casi in cui non siano stati osservati gli obblighi relativi alla
manutenzione della sepoltura previsti dall'art.25 del Regolamento
stesso ed in ogni caso in cui vi sia grave inadempienza agli obblighi
previsti nel contratto di concessione;
c) disporre la riassegnazione delle tombe rientrate nella disponibilità
dell'Amministrazione comunale, anche in deroga ai vigenti tariffari,
mediante procedure ad evidenza pubblica , qualora si profili la
possibilità di una domanda superiore all'offerta, ovvero
mediante assegnazione diretta previa adeguata informazione;
2.
di approvare la novella di modificazione ed integrazione al Regolamento
di polizia mortuaria locale, approvato con delibera consiliare O.d.G.
n. 37 del 12/02/1996 e modificato con le delibere consiliari O.d.G.
n. 147 del 27/05/1996, O.d.G. n. 136 del 30/06/1997 e O.d.G. n.
192 del 21/06/2001, contenuta nell'allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3.
di inviare al Ministero della Salute il Regolamento, così
come modificato al punto 2 del presente atto, per l'omologazione
prevista dall'art.345 del R.D.27 luglio 1934,n.1265 (T.U. delle
leggi sanitarie);
4.
di stabilire che il Regolamento, integrato con le modifiche apportate
con il presente atto, si applichi anche alle concessioni e ai rapporti
in
essere alla data di entrata in vigore della novella di modificazione;
5. di dare atto che i proventi derivanti dalla riassegnazione dei
sepolcri, di cui al precedente punto 1, lett. c), saranno introitati
dal Comune e
destinati prioritariamente alla realizzazione degli interventi già
previsti nel Progetto "Certosa di Bologna ? Cimitero Storico-monumentale"
;
6. di dare atto che saranno definite con successiva deliberazione
della Giunta comunale, d'intesa con l'ente gestore dei servizi cimiteriali
e
nel rispetto dei criteri sopra fissati, le modalità operative
di gestione per il recupero dei sepolcri, da integrare nel contratto
di servizio. In
tale contesto saranno altresì definiti gli incombenti che
faranno capo all'Ente gestore dei Servizi Cimiteriali e i conseguenti
corrispettivi che
allo stesso dovranno essere riconosciuti.
Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n. 4756/2003
Modificazioni al Regolamento di Polizia Mortuaria Locale
Art. 1
(Sostituzione dell'art. 20)
1.
L'art. 20 del Regolamento di polizia mortuaria locale, approvato
con delibera consiliare O.d.G. n. 37 del 12/02/1996 e modificato
con le
delibere consiliari O.d.G. n. 147 del 27/05/1996, O.d.G. n. 136
del 30/06/1997 e O.d.G. n. 192 del 21/06/2001, di seguito individuato
come
"Regolamento", è sostituito dal seguente:
"Art.20
(Rinuncia a concessione cimiteriale)
1.
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione
di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri
presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico
dei rinuncianti.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli
aventi diritto.
3. La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro;
in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di
una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della stipula
del contratto di retrocessione limitatamente al numero di anni interi
residuali e non
fruiti. Per le concessioni perpetue il rimborso sarà pari
al 50% della tariffa in vigore, relativa al sepolcro retrocesso,
al momento della
stipula del contratto di retrocessione, eventualmente diminuito
di un terzo in considerazione dello stato di conservazione del sepolcro.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione
alcuna."
Art. 2
(Sostituzione dell'art. 21)
1. L'art. 21 del Regolamento è sostituito dal seguente:
"Art.
21
(Decadenza della concessione cimiteriale)
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei
seguenti casi:
a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro
o di speculazione;
b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo
del sepolcro da terzi non aventi diritto;
c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria
o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano
osservati gli
obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti all'art.25
del presente Regolamento;
d) quando il sepolcro individuale non sia stato occupato da salma,
ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro sessanta giorni
solari dal
decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati
casi di forza maggiore;
e) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione
della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art.19 comma
3° del
presente Regolamento;
f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.24
del presente Regolamento, non si sia provveduto alla presentazione
del progetto
ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
g)quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto
nel contratto di concessione.
2. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1,
lettere a) b) d) f), previa comunicazione di avvio del procedimento,
emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi
previsti alle lettere d) f) la pronuncia di decadenza della concessione
è adottata previa ingiunzione ad adempiere agli obblighi
previsti dalla vigente normativa entro il tempo determinato al concessionario,
o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nel caso di irreperibilità
dei destinatari, si applicano le disposizioni di cui al successivo
comma 4 del presente articolo.
3.L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere
c) e), invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione
ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento, agli obblighi
previsti dal presente Regolamento. Nel caso previsto dalla lettera
c) lo stato di abbandono o la mancata manutenzione sono attestati
dall'Amministrazione sulla base delle risultanze della catalogazione
in atto, sentita la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici
dell'Emilia-Romagna e la Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico
e Demoetnoantropologico. Il termine, inoltre, è riferito
alla presentazione del progetto di restauro, che deve contenere,
tra l'altro, l'indicazione dei tempi del restauro stesso, che deve
in ogni caso concludersi entro un anno dalla approvazione del progetto.
Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso
degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario
delle comunicazioni. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello
stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto
della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 20 del presente
regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione
della propria tomba. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi
previsti dal presente Regolamento entro il termine stabilito, l'ufficio
competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda
ingiunzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni
per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate
le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione
qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati.
La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo
Pretorio e all'Albo Cimiteriale. Se gli obblighi previsti dal presente
articolo non sono adempiuti, l'Amministrazione adotta il provvedimento
di decadenza, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato
all'Albo Pretorio ed all'Albo Cimiteriale. L'Amministrazione, nel
dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la permanenza
dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro
quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione
delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.
4.
Qualora i Servizi Funerari non siano in grado di individuare gli
aventi diritto si avvia la procedura di decadenza. In tal caso viene
posto un
avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel
quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie.
Trascorso tale
termine, viene apposto un'intimazione all'Albo Pretorio e all'Albo
cimiteriale, nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi
di comunicazione
locali, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta
giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata
la decadenza della
concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento
di decadenza da parte dell'Amministrazione.
5. Nei casi previsti dal precedente comma 1, lett. g), si procede
secondo quanto previsto dal presente articolo.
6. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità
di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni
dalla
notifica all'interessato ."
Art. 3
(Sostituzione dell'art. 22)
1.
L'art. 22 del Regolamento è sostituito dal seguente:
"Art.22
(Revoca di concessione cimiteriale)
1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse
pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella
disponibilità
di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto
dati in concessione.
2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario
dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di
revoca e della
relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia
noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio e all'Albo
cimiteriale per la durata di sessanta giorni.
3. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai
commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri
che già si
trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare
una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata
informazione."
Art. 4
(Sostituzione dell'art. 23)
1.
L'art. 23 del Regolamento è sostituito dal seguente:
"Art.
23
(Estinzione di concessione cimiteriale)
1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto
nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.18, ovvero
con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto
disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati
non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme,
resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi
nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. L'Amministrazione
con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli
interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione
viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale.
3. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per
accertata estinzione della famiglia, così come individuata
dall'art. 77 del Codice Civile."
Art. 5
(Integrazione al regolamento)
1. Dopo l'art. 23 del Regolamento è inserito il seguente:
"Art.23 bis
(Modalità di riassegnazione dei sepolcri perpetui)
1. I sepolcri perpetui rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione,
secondo quanto previsto dagli artt. 20, 21, 22 e 23 del presente
Regolamento, sono riassegnati, senza vincolo di osservanza dei vigenti
tariffari, secondo procedure di evidenza pubblica, qualora si profili
la
possibilità di una domanda superiore all'offerta; ovvero
mediante assegnazione diretta previa idonea pubblicità.
2.
Le modalità di visibilità delle epigrafi relative
ai sepolti dai nuovi concessionari sono concordate con la Soprintendenza
per i Beni Ambientali e Architettonici e la Soprintendenza al Patrimonio
Storico Artistico e Demoetnoantropologico.
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