A BOLOGNA UN NUOVO REGOLAMENTO
PERMETTERÀ IL RIUTILIZZO DEI SEPOLCRI ABBANDONATI

Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato la delibera “Indirizzi per la catalogazione e il recupero dei sepolcri perpetui dei cimiteri comunali. Modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria Locale”.
Con questo atto il Comune di Bologna si propone di fare fronte allo stato di abbandono di molte tombe della zona monumentale del cimitero della Certosa sia richiamando i concessionari alla manutenzione dei monumenti, sia attraverso la riutilizzazione dei sepolcri abbandonati.
L’intervento coinvolgerà un grande numero di sepolcri. Si calcola che, nella sola area monumentale della Certosa, sottoposta a vincolo per l’importanza storico-artistica degli edifici e dei monumenti funebri, siano ben 5.000 i depositi a pozzetto e 4.000 le tombe di famiglia. Di essi l’80% necessita di interventi di manutenzione e restauro.
I concessionari di queste tombe (si ritiene di poterne individuare la metà) saranno invitati a provvedere. L’altra metà dei sepolcri appartengono invece, con ogni probabilità, a famiglie estinte o non più rintracciabili. In questi casi, dopo avere effettuato le ricerche anagrafiche per risalire agli eredi dei concessionari, verrà pronunciata la decadenza della concessione con la successiva offerta del bene a nuovi concessionari.
Il Comune di Bologna ritiene che con questa iniziativa sarà possibile restaurare l’intero complesso monumentale.
Questa operatività è possibile grazie al data base integrale della Certosa, avviato nel 1999, che sarà completato nel 2005, composto dal catasto digitale della Certosa, con l’identificazione di tutte le tombe; dall’anagrafe digitale di tutti i sepolti, messa in relazione con il catasto e dalla catalogazione storico-artistica dei sepolcri vincolati (sono già state schedate 4100 tombe ed eseguite oltre 17mila fotografie).

Bologna, 4 giugno 2003

SUI SEPOLCRI ABBANDONATI:
DELIBERA CONSIGLIARE P.G. 4756/2003

Oggetto: INDIRIZZI PER LA CATALOGAZIONE E IL RECUPERO DEI SEPOLCRI PERPETUI DEI CIMITERI COMUNALI. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA LOCALE.

IL CONSIGLIO


Premesso:


- che il Cimitero della Certosa è uno dei complessi monumentali più significativi di Bologna dal punto di vista storico-artistico e che al suo
rilievo danno un contributo essenziale i sepolcri conservati al suo interno, i quali costituiscono un'altissima testimonianza dello sviluppo della scultura italiana negli ultimi due secoli;
- che per salvaguardare questo patrimonio la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia Romagna (prot.N.10226 del
31/12/1983, in atti) ha vincolato tale monumento secondo l'art.4 della legge 1 giugno 1939, n.1089, ora sostituito dal combinato disposto degli artt.5 e 6, del D.Lgs.29 ottobre 1999,n.490 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), per tutta l'area
che include il convento originario e le addizioni realizzate fino agli anni '30 del secolo scorso;


Considerato:


- che molte tombe di famiglia risultano in stato di abbandono e necessitano di assoluti e urgenti interventi di manutenzione, restauro e
ristrutturazione;
- che spetta ai singoli concessionari l'obbligo di eseguire tali interventi e al Comune di richiamarli all'osservanza delle relative norme regolamentari e contrattuali;


Tenuto conto che tale stato di carenza di manutenzione:


- in taluni casi è dovuto all'estinzione della famiglia del concessionario originario;
- in altri casi è dovuto a inosservanza degli obblighi da parte dell'erede del concessionario originario, individuato a seguito di ricerche, che va
richiamato all'osservanza degli obblighi previsti dal contratto concessorio del sepolcro e dal Regolamento di polizia mortuaria locale;
- in altri casi, infine, è dovuto alla difficoltà di ricostruire la genealogia della famiglia ed individuare l'erede del concessionario originario;


Considerato altresì:


- che le ricerche anagrafiche, sulla base della normativa vigente, risultano spesso complesse, richiedendo in taluni casi anche il coinvolgimento di altri Comuni;


Ritenuto opportuno:


- adottare ogni soluzione che assicuri la valorizzazione delle opere in argomento;


Atteso che


- l'Amministrazione sta completando la catalogazione delle tombe storiche ed ha avviato le ricerche dei concessionari originari;
- ai sensi dell'art.16 del D.Lgs.29 ottobre 1999,n.490, il Comune cura la catalogazione dei beni culturali presenti all'interno del Cimitero della
Certosa, concordando forme di cooperazione con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e con la Soprintendenza ai Beni Artistici, nonché con l'Istituto per i Beni Culturali dell'Emilia-Romagna, affinché i dati affluiscano nel catalogo nazionale dei beni culturali;
- in base a tale lavoro si apre la possibilità di affrontare il grande compito del recupero, del restauro e della valorizzazione delle tombe di
interesse storico-artistico;


Dato atto:


- che la vigente normativa regolamentare in materia prevede quattro istituti giuridici che consentono il recupero dei sepolcri in argomento:
rinuncia alla concessione cimiteriale;
decadenza della concessione;
revoca della concessione;
estinzione della concessione;


Considerato che si evidenzia l'opportunità:


- di agire innanzitutto sulla base dell'attuale Regolamento di polizia mortuaria locale(approvato con delibera consiliare O.d.G. n. 37 del
12/02/1996 e modificato con le delibere consiliari O.d.G. n. 147 del 27/05/1996, O.d.G. n. 136 del 30/06/1997 e O.d.G. n. 192 del 21/06/2001): invitando i concessionari, o i loro eredi qualora individuabili, a provvedere alla manutenzione dei propri sepolcri; attivando la procedura di decadenza, come già disciplinata dall'art.21 del citato Regolamento, nei casi in cui non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.25 ed in ogni caso in cui vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nel contratto di concessione;


- di qualificare il vigente Regolamento di polizia mortuaria locale, adeguandone la normativa alle esigenze sopra evidenziate, compreso il
recupero e la riassegnazione delle tombe di famiglia oggetto di pronunce di decadenza, revoca o estinzione, nonché una migliore disciplina
dell'istituto della rinuncia a concessioni perpetue, per renderla economicamente più equa;
- di elaborare un progetto per migliorare l'efficacia delle ricerche anagrafiche, eventualmente contenente proposte relative alla modifica della
legislazione nazionale che informa la materia;


Considerato:


- che la pronuncia di decadenza delle concessioni permetterà di restituire alla cittadinanza l'uso dei sepolcri della parte monumentale del cimitero della Certosa, assicurando il restauro e il recupero degli stessi e favorendo così la rinascita culturale del complesso;

Dato atto:


- che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, N. 267, è stato chiesto, e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato;


Su proposta del Settore Salute e Qualità della Vita e del Progetto Nuove Istituzioni per Comunicare la Città, sentiti i Settori: Ingegneria Civile e Infrastrutture, Cultura, Affari Istituzionali, Giuridici e Quartieri e Sportello dei Cittadini;


Sentite le Commissioni consiliari Affari Generali e Istituzionali, Sanità e Sicurezza Sociale;


DELIBERA


1. di esprimere, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti indirizzi:


a) individuare come azione prioritaria la conclusione della catalogazione delle tombe storiche e lo sviluppo delle ricerche genealogiche dei relativi concessionari, in modo da ottenere una banca dati anagrafica, catastale, artistica completa del cimitero della Certosa;


b) dare atto che, sulla base del lavoro di catalogazione di cui al punto a), l'Amministrazione, anche per il tramite dell'ente gestore dei servizi
funerari, ai sensi dell'art.21 del vigente Regolamento di polizia mortuaria locale, attiverà la procedura di decadenza nei casi in cui non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.25 del Regolamento stesso ed in ogni caso in cui vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nel contratto di concessione;


c) disporre la riassegnazione delle tombe rientrate nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, anche in deroga ai vigenti tariffari,
mediante procedure ad evidenza pubblica , qualora si profili la possibilità di una domanda superiore all'offerta, ovvero mediante assegnazione diretta previa adeguata informazione;

2. di approvare la novella di modificazione ed integrazione al Regolamento di polizia mortuaria locale, approvato con delibera consiliare O.d.G. n. 37 del 12/02/1996 e modificato con le delibere consiliari O.d.G. n. 147 del 27/05/1996, O.d.G. n. 136 del 30/06/1997 e O.d.G. n. 192 del 21/06/2001, contenuta nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di inviare al Ministero della Salute il Regolamento, così come modificato al punto 2 del presente atto, per l'omologazione prevista dall'art.345 del R.D.27 luglio 1934,n.1265 (T.U. delle leggi sanitarie);

4. di stabilire che il Regolamento, integrato con le modifiche apportate con il presente atto, si applichi anche alle concessioni e ai rapporti in
essere alla data di entrata in vigore della novella di modificazione;


5. di dare atto che i proventi derivanti dalla riassegnazione dei sepolcri, di cui al precedente punto 1, lett. c), saranno introitati dal Comune e
destinati prioritariamente alla realizzazione degli interventi già previsti nel Progetto "Certosa di Bologna ? Cimitero Storico-monumentale" ;


6. di dare atto che saranno definite con successiva deliberazione della Giunta comunale, d'intesa con l'ente gestore dei servizi cimiteriali e
nel rispetto dei criteri sopra fissati, le modalità operative di gestione per il recupero dei sepolcri, da integrare nel contratto di servizio. In
tale contesto saranno altresì definiti gli incombenti che faranno capo all'Ente gestore dei Servizi Cimiteriali e i conseguenti corrispettivi che
allo stesso dovranno essere riconosciuti.

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n. 4756/2003

Modificazioni al Regolamento di Polizia Mortuaria Locale

Art. 1
(Sostituzione dell'art. 20)

1. L'art. 20 del Regolamento di polizia mortuaria locale, approvato con delibera consiliare O.d.G. n. 37 del 12/02/1996 e modificato con le
delibere consiliari O.d.G. n. 147 del 27/05/1996, O.d.G. n. 136 del 30/06/1997 e O.d.G. n. 192 del 21/06/2001, di seguito individuato come
"Regolamento", è sostituito dal seguente:


"Art.20
(Rinuncia a concessione cimiteriale)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.


2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.


3. La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di retrocessione limitatamente al numero di anni interi residuali e non
fruiti. Per le concessioni perpetue il rimborso sarà pari al 50% della tariffa in vigore, relativa al sepolcro retrocesso, al momento della
stipula del contratto di retrocessione, eventualmente diminuito di un terzo in considerazione dello stato di conservazione del sepolcro.


4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna."

Art. 2
(Sostituzione dell'art. 21)


1. L'art. 21 del Regolamento è sostituito dal seguente:

"Art. 21
(Decadenza della concessione cimiteriale)


1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli
obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti all'art.25 del presente Regolamento;
d) quando il sepolcro individuale non sia stato occupato da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro sessanta giorni solari dal
decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
e) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art.19 comma 3° del
presente Regolamento;
f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.24 del presente Regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto
ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
g)quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.


2. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a) b) d) f), previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi previsti alle lettere d) f) la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa entro il tempo determinato al concessionario, o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nel caso di irreperibilità dei destinatari, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.


3.L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere c) e), invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento, agli obblighi previsti dal presente Regolamento. Nel caso previsto dalla lettera c) lo stato di abbandono o la mancata manutenzione sono attestati dall'Amministrazione sulla base delle risultanze della catalogazione in atto, sentita la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia-Romagna e la Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico. Il termine, inoltre, è riferito alla presentazione del progetto di restauro, che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei tempi del restauro stesso, che deve in ogni caso concludersi entro un anno dalla approvazione del progetto. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 20 del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente Regolamento entro il termine stabilito, l'ufficio competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale. Se gli obblighi previsti dal presente articolo non sono adempiuti, l'Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio ed all'Albo Cimiteriale. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

4. Qualora i Servizi Funerari non siano in grado di individuare gli aventi diritto si avvia la procedura di decadenza. In tal caso viene posto un
avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale
termine, viene apposto un'intimazione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale, nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione
locali, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della
concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.


5. Nei casi previsti dal precedente comma 1, lett. g), si procede secondo quanto previsto dal presente articolo.


6. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla
notifica all'interessato ."

Art. 3
(Sostituzione dell'art. 22)

1. L'art. 22 del Regolamento è sostituito dal seguente:


"Art.22
(Revoca di concessione cimiteriale)


1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità
di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.


2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della
relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo
cimiteriale per la durata di sessanta giorni.


3. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si
trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione."


Art. 4
(Sostituzione dell'art. 23)

1. L'art. 23 del Regolamento è sostituito dal seguente:

"Art. 23
(Estinzione di concessione cimiteriale)


1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.18, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.


2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. L'Amministrazione con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale.


3. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile."


Art. 5
(Integrazione al regolamento)


1. Dopo l'art. 23 del Regolamento è inserito il seguente:


"Art.23 bis
(Modalità di riassegnazione dei sepolcri perpetui)


1. I sepolcri perpetui rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 20, 21, 22 e 23 del presente
Regolamento, sono riassegnati, senza vincolo di osservanza dei vigenti tariffari, secondo procedure di evidenza pubblica, qualora si profili la
possibilità di una domanda superiore all'offerta; ovvero mediante assegnazione diretta previa idonea pubblicità.

2. Le modalità di visibilità delle epigrafi relative ai sepolti dai nuovi concessionari sono concordate con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e la Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico.

 

 



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